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Condizioni di vendita tecnomacchine

Centrifughe Tecnomacchine: Efficienza e Risparmio per l'economia circolare

 

TecnoMacchine srl

Via Ugo Foscolo 11

20060 – Basiano ( Mi)

tel. 039 6064335 – 039 6986140

www.tecnomacchine.eu

 

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Documento

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Edizione

2024

Tipo di documento

PUBBLICO

Publicato in rete il

01/01/24

Art. 1

Applicabilità

1.1) – Le presenti condizioni di vendita, si intendono applicate a tutti gli ordini e/o contratti, dove TECNOMACCHINE s.r.l. risulti essere la parte venditrice e/o esecutrice per conto di uno o più committenti. Sono quindi applicate a tutti gli ordini di vendita, prevalentemente redatti in forma scritta, ma anche a quelli conclusi in forma verbale e a quelli confermati di fatto con il semplice affidamento dei lavori e/o con l’inizio dell’esecuzione degli stessi.

1.2) – L’accettazione, da parte del compratore, dell’offerta o della conferma d’ordine di TECNOMACCHINE srl, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali di acquisto del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. L’eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte di Tecnomacchine s.r.l., in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal compratore, difformi da quelle qui espresse, non implica adesione alle stesse.

Art. 2

Documentazione

2.1) – I disegni ed i descrittivi commerciali devono essere considerati come dati non impegnativi – I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto e o dall’ordine regolarmente sottoscritto dalle parti.

2.2) – I disegni, gli scritti esplicativi, informazioni tecniche, software del venditore, unitamente a disegni anche elementari in grado di trasmettere nozioni tecniche e/o di software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell’impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del venditore, rimessi al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità di Tecnomacchine srl. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software non possono essere sfruttati per fini extracontrattuali dal compratore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto di Tecnomacchine srl.

2.3) – La documentazione divulgativa, costituita da descrizioni, foto e filmati, a vario titolo pubblicati o redatti da Tecnomacchine s.r.l. per illustrare la propria tecnologia costruttiva, eventualmente trasmessi al compratore prima o dopo la conclusione del contratto non possono essere copiati, riprodotti o comunicati a terzi senza il consenso di Tecnomacchine srl, che ne rivendica la proprietà intellettuale. Fanno parte di questo gruppo tutte le immagini pubblicate su internet, attraverso il proprio sito oppure direttamente in rete. Sulle stesse Tecnomacchine s.r.l. rivendica la proprietà intellettuale attraverso il possesso degli originali.

Art. 3

Prezzi e condizioni di pagamento

3.1) – I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica, escluso l’imballaggio, eventualmente conteggiato separatamente. Tecnomacchine s.r.l. applica i prezzi a propria discrezione, tenendo conto delle condizioni interne di produttività e di organizzazione del lavoro. Monitora i propri costi ed adegua il propri listini sulla base dell’andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali.

3.2) – Nelle offerte il Tecnomacchine indica i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide. (Termini e condizioni di pagamento) – Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. Il compratore é tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare la merce.

3.3) – L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme già pagate dal compratore

3.4) – Eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l’addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso EURIBOR comunicato il giorno del mancato pagamento, maggiorato del 3% , oltre alla esclusione della garanzia, sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza. Se il pagamento è previsto dilazionato a mezzo ricevute bancarie, con scadenza programmata, il mancato pagamento anche di una sola ricevuta bancaria, annulla la dilazione concessa e da il diritto a Tecnomacchine s.r.l. di richiedere il pagamento immediato dell’intera somma dilazionata.

3.5) – In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà di Tecnomacchine srl sino all’integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del venditore. Il venditore é autorizzato a compiere, a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.

3.6) – Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo a Tecnomacchine s.r.l., alla quale devono essere anche immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le eventuali procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci. In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, Tecnomacchine s.r.l. avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.

Art. 4

Resa della merce

4.1 – Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, Ex Works, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali nonchè quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto.

4.2 – Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Di conseguenza sempre Franco Fabbrica deve intendersi la resa del bene, ovvero il luogo in cui i rischi passano dal venditore al compratore.

4.3 – Questo, salvo diverso accordo discusso e sottoscritto, coincide con l’officina di Tecnomacchine s.r.l. con la merce resa al suolo, non imballata, Ex Works – Con la resa della merce i rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo i passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso é liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.

Art. 5

Termine di consegna

5.1 – Il termine di consegna indicato in ordine, deve intendersi come indicativo e non tassativo. Ad esempio per organizzare il ritiro, da parte del compratore, perché e può subire variazioni in funzione di difficoltà oggettive, dovute a cause di forza maggiore interne e/o esterne all’azienda.

 

5.2 – In caso di inadempienze degli obblighi economici contratti con Tecnomacchine, a fronte di un ordine, la data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell’adempimento degli obblighi economici previsti. Parimenti, quando il compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento della merce, il termine di consegna delle merci sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione.

5.3 – In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

Art. 6

Permessi d’importazione

 

6.1) – Il compratore garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all’atto dell’importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito. Ove per l’esportare la merce oggetto d’ordine, siano intervenute limitazione che rendano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese del venditore, i termini di consegna non potranno essere prorogati del tempo necessario per il rilascio di tali autorizzazioni perché questo impedirebbe a Tecnomacchine s.r.l. di effettuare il normale lavoro su altre commesse. In questo caso, così come in tutti gli altri casi dove la merce non possa essere ritirata al momento dell’approntamento, il compratore deve comunque provvedere al pagamento, come convenuto e trovare per la merce una diversa sistemazione.

 

Art. 7

Ritardi ed anticipi di consegna

7.1) – I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. In caso di ritardo della consegna per colpa del venditore, il compratore dopo aver provato di aver subito un danno per causa di esso, potrà chiedere a titolo di compenso ed a tacitazione di qualsiasi altro diritto o pretesa, un indennizzo a titolo di penale, solo se la stessa è stata concordata in fase d’ordine nella misura massima dello 0,5% sul valore della parte di fornitura arretrata per ogni settimana di ritardo, a partire dal ventesimo giorno dalla data di consegna convenuta; questa penalità non potrà comunque superare complessivamente il 5% del valore della parte in ritardo.

7.2 – E’ inteso che il compratore potrà risolvere il contratto solo se la penale è stata prevista ed accettata in ordine e solo dopo che sia stata raggiunta la suddetta penalità del 5% del valore della merce oggetto di ritardata consegna, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione al venditore, ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento di tale lettera raccomandata; entro tale termine di 30 giorni il venditore potrà utilmente consegnare tutta la merce specificata nella comunicazione del compratore e non ancora consegnata, senza dover alcun ulteriore compenso o indennizzo oltre alla citata penale del 5%, nei limiti in cui si provi che essa é dovuta.

7.3 – Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali viene inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. La ritardata consegna di merci, quando ciò non escluda o impedisca il normale impiego della macchina, non viene considerata come ritardo della fornitura nel suo complesso. Il venditore potrà consegnare tutta la merce o solo parte di essa anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce. E’ esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del venditore per eventuali danni relativi a consegne anticipate.

7.4 – Qualora il compratore, ricevuto l’avviso di merce pronta, rifiuti e/o ostacoli, anche di fatto, la consegna della merce, per cause non imputabili a Tecnomacchine s.r.l. sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. Tecnomacchine s.r.l. inoltre potrà immagazzinare la merce non ritirata a rischio, pericolo, e spese del compratore, anche presso terzi, avvisando dell’avvenuta operazione di consegna indiretta. Oltre alle spese dirette il compratore pagherà a Tecnomacchine s.r.l. una penale pari allo 0,5% del valore della merce non ritirata, per ogni settimana di ritardo a decorrere dal trentesimo giorno dall’avviso di merce pronta.

7.5 – In caso di impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, Tecnomacchine s.r.l. , venuta a conoscenza dell’impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l’esistenza dell’impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull’obbligo di consegna. Analogamente, sarà comunicato al compratore il venir meno dell’impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi detti impedimenti, né il compratore né il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura dalla controparte.

Art. 8

Collaudo interno.

8.1 – Il collaudo sulle macchine e sulla produzione standard viene considerato una normale fase di produzione, ovvero una operazione interna eseguita su tutte le macchine per garantire la loro conformità agli standard che la stessa Tecnomacchine s.r.l. si è imposta. Il foglio di collaudo positivo, redatto dal tecnico collaudatore, autorizza l’immissione della macchina standard sul mercato.

8.2 – In nessun caso il venditore é tenuto a consegnare una macchina idonea ad un uso particolare, salvo che ciò non sia espressamente convenuto tra le parti per iscritto. Ciò premesso il collaudo delle macchine standard verifica che le stesse rispondano ai dati di progetto e non alle specifiche esigenze del cliente, che tra l’altro il collaudatore non è tenuto a conoscere. Il collaudo verifica che la macchina sia esente da vizi e difetti tali da renderle non idonee all’uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

8.3 – Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità, rispetto alla macchina riportata nel catalogo o comunque offerta da Tecnomacchine s.r.l. come modello tecnicamente definito o, comunque, richiede la fornitura di una macchina personalizzata e/o attrezzata, egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che Tecnomacchine s.r.l. sarà tenuta a consegnare una macchina conforme a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto. In caso di richiesta successiva all’ordine, il costo aggiuntivo della modifica deve essere sempre valutato a parte e confermato per iscritto, pena la decadenza stessa della variazione richiesta.

8.4 – Proprio perché, in genere, si tratta di una fase di lavorazione interna che non ha alcun collegamento con il lavoro specifico del cliente, questo non viene chiamato ad assistere al collaudo della propria macchina. Cosa diversa è la situazione descritta al punto 8.3 dove il cliente generico, diventa committente specifico, di una macchina commissionata appositamente, in questo caso il cliente viene invitato ad assistere al collaudo. Ove rifiutasse, anche semplicemente non rispondendo all’invito, la macchina sarà collaudata in sua assenza e la firma del nostro collaudatore sul foglio di collaudo, viene di fatto, accettata dal cliente.

Art. 9

Pre collaudo e messa a disposizione di un impianto.

9.1 – Gli impianti, che genericamente sono costituiti da un insieme di macchine, vengono pre-collaudati collaudando singolarmente i vari macchinari che poi, nel loro insieme costituiscono l’impianto. Gli impianti così pre-collaudati vengono resi disponibili per la consegna.

9.2 – A meno che non siano state concordate diverse procedure, regolarmente sottoscritte dalle parti, la fornitura si intende completata con la messa a disposizione del compratore dell’impianto smontato e pre-collaudato. Il cllente sulla base di una valutazione dei rischi, sua o di suoi collaboratori tecnici, anche esterni all’azienda come ad esempio studi di ingegneria, provvede a redarre una valutazione dei rischi completa e solo dopo, potrà procedere con l’avviamento dell’impianto che Tecnomacchine s.r.l. Ha costruito e pre-collaudato.

9.3 – Il montaggio dell’impianto non è mai compreso nella fornitura. Quando lo stesso viene affidato a Tecnomacchine s.r.l. è necessario che abbia una sua valutazione economica ed una sua gestione tecnica scollegata e separata dalla costruzione. Ricevuto l’impianto, smontato e pre-collaudato, il compratore deve provvedere al pagamento e a liberare lo spazio del venditore.

9.4 – Non è un compito di Tecnomacchine s.r.l. quello di richiedere permessi di installazione alle autorità locali, nel caso che gli stessi fossero necessari. Per contro il compratore non può collegare i pagamenti dovuti per la costruzione con i tempi necessari per montare e rendere funzionante l’impianto. La merce deve essere pagata dal compratore in rapporto all’avvenuta consegna, avvenuta con la messa a disposizione dell’impianto terminato e pre-collaudato, in un luogo di resa noto al compratore.

9.5 – Tra Tecnomacchine s.r.l. ed il compratore può essere raggiunto un accordo che preveda il trattenimento di una parte del prezzo da parte del compratore da pagare alla fine dei lavori di montaggio e comunque non oltre 12 mesi dalla messa a disposizione dell’impianto. L’importo che il compratore può legalmente trattenere sarà quello pattuito e sottoscritto, con un massimo del 5% del valore complessivo dell’impianti. Pur precisando che si tratta di un accordo libero, si precisa che non sono validi accordi con il blocco di una cifra superiore alla percentuale indicata, ove fossero ugualmente proposti dal compratore saranno rifiutati dal venditore per manifesta posizione dominante

Art. 10

Collaudo a freddo di un macchinario

10.1 – Per “collaudo a freddo” si intende un collaudo fatto su un macchinario che non può essere provato nelle sue condizioni di normali utilizzo a causa della naturale ed oggettiva difficoltà nel ricreare dette condizioni presso Tecnomacchine s.r.l. – Il il modo di dire mutuato dal gergo dei forni, che appunto devono funzionare a caldo, ma che è anche impossibile generare una condizione ottimale per il solo collaudo a causa di : limitata potenza disponibile, mancanza di attrezzature idonee, insufficiente sicurezza. Ciò premesso con il collaudo a freddo si verificano tutti i movimenti che possono essere fatti a temperatura ambiente, la qualità dei materiali e la loro rispondenza al progetto concordato. Rimandando ad una successiva sezione il collaudo da effettuarsi presso lo stabilimento del compratore, dopo che questo avrà installato e reso funzionante l’impianto.

10,2 – Oggi, per quanto ci riguarda, utilizziamo la frase gergale di “ COLLAUDO A FREDDO “ per identificare tutti quei collaudi, fatti su macchine ed impianti con parametri di funzionamento diversi da quelli che poi troveranno nella realtà

10.3 – Cosa serve il collaudo a freddo ? … Diciamo che serve per verificare il funzionamento di base di una macchina ed il suo dimensionamento strutturale prima di posizionarla che il compratore la posizioni in azienda. Il collaudo a freddo costituisce la prima verifica di una macchine e/o di un impianto messo a disposizione dal venditore al compratore. Il collaudo a freddo positivo determina anche lo sblocco totale o di una di una parte consistente del pagamento. In caso di accordo tra le parti è possibile programmare un secondo collaudo a caldo, ovvero nelle normali condizioni di lavoro, a montaggio terminato.

10.4 – Il doppio collaudo deve essere previsto in ordine, in caso di mancata precisazione e/o accettazione tra le parti vale il primo collaudo. Vale sempre il primo collaudo laddove nella fase di installazione si sia derogato dalle indicazioni ricevute da Tecnomacchine s.r.l. Ove sia previsto e sottoscritto in ordine e necessario che venga stabilito un lasso di tempo tra il primo ed il secondo collaudo ( ad esempio 120 gg. di calendario ) … ove entro tale termine non fosse possibile eseguire detto secondo collaudo. lo stesso deve essere considerato positivo ed il compratore dovrà liberare la parte di pagamento trattenuto.

Art. 11

GARANZIA

11.1 – La durata della garanzia deve essere sempre specificata in ordine. Normalmente la garanzia dura 12 mesi, di calendario e viene erogata direttamente da Tecnomacchine s.r.l. oppure da propri rivenditori di zona autorizzati.

11.2 – Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all’uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

11.3 – In nessun caso il venditore é tenuto a consegnare una macchina idonea ad un uso particolare, salvo che ciò non sia espressamente convenuto tra le parti per iscritto. Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore.

11.4 – E’ esclusa ogni garanzia diretta per la merce diversa dalle macchine e gli impianti prodotte da Tecnomacchine s.r.l. eventualmente incorporate nella propria produzione. In questo caso vale la garanzia del produttore ( PLC – INVERTER – CONTROLLI ecc,)

11.5 – Il venditore non risponde di difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant’altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde (neppure indirettamente) dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.). l venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall’avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore.

11.6 – Nel caso di macchine spedite smontate, che debbano essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente da personale specializzato che possa avere montato l’impianto in modo non corretto. La garanzia non copre i danni originati da un errato montaggio.

11.7 – In nessun caso Tecnomacchine s.r.l. Potrà essere ritenuta responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.

11.8 – E’ esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.

11.9 – La garanzia viene sospesa in caso di ritardati pagamenti fino alla loro regolarizzazione, bonaria o giudiziale.

11.10 – Orari di lavoro della macchina superiori ad 1 turno di lavoro giornaliero porteranno proporzionali riduzioni del periodo di garanzia.

11.11 – La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

11.12 – Il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina a Tecnomacchine s.r.l., specificandone in dettaglio per iscritto la natura; entro 15 giorni da quando egli l’ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia convenuti tra le parti. Gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono, anche per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi alla macchina.

11.13 – In seguito a regolare denuncia del compratore, il venditore ha facoltà di procedere con una verifica preventiva di quanto segnalato, con spese di sopralluogo, quando tale evenienza si rendesse necessaria, a carico del compratore. Ove poi fosse necessaria una riparazione o una sostituzione di parti difettose e viziate Tecnomacchine s.r.l. sottoporrà al compratore un preventivo con indicato il costo della riparazione, tenendo presente quello che la garanzia copre e quello che la garanzia esclude

11.14 – Per l’esecuzione dell’obbligazione di garanzia, il il venditore potrà optare, a sua insindacabile scelta di : a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore; b) fa eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal compratore, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio.

11.15 – La garanzia Tecnomacchine s.r.l. include la sostituzione oppure la riparazione del pezzo o della parte difettosa ed è resa franco fabbrica. Ovvero esclude tutti i costi di trasporto e montaggio delle parti sostituite.

11.16 – Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo é assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

11-17 – Quando sia stato convenuto tra le parti l’invio di personale, il personale del venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto. Il compratore si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il compratore si obbliga a: – ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell’inizio dei lavori da parte del personale del venditore; – tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno; – predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; – predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; – fornire adeguata assistenza linguistica al personale del venditore – tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; – garantire in ogni momento l’incolumità dei tecnici del venditore.

11.18 – Il compratore si obbliga inoltre: – a fornire al personale del venditore i pasti di mezzogiorno alle stesse condizione od al costo del proprio personale e, in mancanza di una mensa interna o convenzionata, ad indicare un’alternativa di comodo accesso; – reperire al personale del venditore vitto e alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro e, in mancanza di tale possibilità, a fornire un adeguato mezzo di trasporto.

11.19 – Restano a carico del compratore i danni causati al o dal personale del venditore durante la sua permanenza presso il compratore. Il compratore stipulerà inoltre a favore del venditore e/o del suo personale, un’adeguata polizza di assicurazione sugli infortuni.

11.20 – Sono a carico del compratore e spese per assistenza medica e ospedaliera e per medicine, in caso di malattia o incidente al personale di Tecnomacchine s.r.l. – Saranno anche a carico del compratore le spese per l’eventuale viaggio di ritorno, con ogni mezzo, compreso quelli attrezzati per il trasporto dei feriti e degli infermi che si rendessero necessari a seguito di grave malattia, o della salma in caso di decesso del medesimo. Su questo specifico punto Tecnomacchine s.r.l. Esige, per il proprio personale inviato all’estero, adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia europea.

11.21 – L’entità dei compensi (con indicazione dei differenti importi a seconda del carattere ordinario o straordinario della prestazione) e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio/vitto e alloggio, eventuale trasferta, ecc. vengono stabilite dalle parti e normalmente sono indicate nel preventivo indicato al punto (11.13)

11.22 – Il compratore, o il suo delegato, firmerà il foglio di presenza di cui sarà eventualmente munito il personale del venditore, al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma del compratore, farà fede inter partes il foglio presenze firmato dal personale del venditore.

11.23 – Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il venditore fornirà a pagamento al compratore i pezzi di ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l’uso della macchina per tutto il tempo convenuto tra le parti e purché tali pezzi di ricambio siano di facile reperibilità per il venditore. I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del venditore di volta in volta in vigore al momento dell’ordine del compratore: in mancanza di listino ad un prezzo ragionevole concordato dalle parti.

11.24 – Qualora il contratto sia redatto in più lingue farà fede il testo in lingua italiana.

11.25 – L’eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l’invalidità dell’intera clausola, e l’invalidità di singole clausole non comporterà l’invalidità dell’intero contratto.

11.26 – Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore, tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del compratore.

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ESENZIONE ARPA